Medici ex specializzandi, Corte Giustizia e Commissione Europea danno ragione a Consulcesi: i Tribunali Italiani si devono adeguare. “Rivalutazione interessi e stop alla prescrizione”
Dal Lussemburgo confermati i rimborsi agli “ante ‘82” e sanciti i principi da sempre espressi dal pool di legali che ha già ottenuto oltre 600milioni di euro in favore di migliaia di medici
Storica sentenza della Corte di Giustizia Europea sulla vicenda dei medici ex specializzandi. Riconoscendo appieno il principio giuridico da sempre sostenuto dal pool di legali di Consulcesi, andando così a risolvere la controversia giurisprudenziale determinatasi dinanzi alla Corte di Cassazione, i giudici di Strasburgo hanno confermato il diritto all’adeguata remunerazione ai medici iscritti prima del 1982 al corso di specializzazione e al conseguente rimborso per risarcimento danni.
La sentenza in oggetto crea, dunque, i presupposti giuridici per un nuovo orientamento delle Corti nazionali chiamate a pronunciarsi nelle cause causate dalla mancata attuazione delle direttive Ue in materia da parte dello Stato italiano. Come si ricorderà sono centinaia di migliaia i medici che si sono specializzati tra il 1978 ed il 2006 senza l’adeguata remunerazione e, proprio grazie al lavoro dei legali di Consulcesi, in loro favore sono stati già riconosciuti oltre 600milioni di euro con la spesa per le casse pubbliche ora destinata a lievitare fino a diversi miliardi di euro.
“La Corte Europea – commenta l’avvocato Marco Tortorella, specialista del contenzioso – ha confermato l’orientamento da noi sempre sostenuto e che, peraltro, era già stato preferito dalle Sezioni Unite e dalla Commissione Europea: anche gli iscritti prima del 1982 hanno diritto alla adeguata remunerazione e, quindi, al risarcimento dei danni, ovviamente solo in riferimento agli anni di frequenza a partire dal 1983”. L’avvocato pone poi in evidenza un concetto fondamentale sulla vicenda degli ex specializzandi: “Questa pronuncia varrà ovviamente anche in tutti gli altri giudizi nei quali si tratta delle questioni relative agli iscritti prima del 1982”.
Riguardo il tema della rivalutazione e degli interessi, va ricordata la presa di posizione della Commissione Europea che nelle memorie aveva anche affermato che il diritto al risarcimento del danno ricomprende il danno emergente, il lucro cessante, gli interessi (cd. compensativi: secondo un tasso congruo e le perdite supplementari che essi possano provare). “Secondo la Commissione Europea le norme comunitarie (art. 288 TFUE e art. 43 TUE) – prosegue l’avvocato Tortorella – perciò si oppongono in particolare a una disposizione nazionale quale quella dell’articolo 11 comma 1, ultima frase della legge 370/99 secondo cui non si dà luogo al pagamento di interessi e di importi per rivalutazioni monetarie”. Questo, chiaramente, porterà a prevedere congrui risarcimenti che possono anche portare a triplicare le somme.
Quanto affermato dalla Commissione Europea potrà incidere, inoltre, in merito al tema della decorrenza della prescrizione, atteso che proprio la legge n. 370/99, ritenuta in contrasto con le norme comunitarie, era stata sino ad ora ritenuta dalla Cassazione quale termine di inizio dei dieci anni.
Alla luce di tali importanti novità, nei giudizi ancora pendenti presso le Corti italiane si insisterà con maggior forza affinché la questione sull’ammontare del risarcimento, sulla rivalutazione e gli interessi, nonché sulla prescrizione venga rimessa dinanzi alla Corte di Giustizia Europea in modo che quest’ultima – anche su tali questioni – si pronunci sulla corretta applicazione delle norme comunitarie.
Sulla scia delle importanti conferme che arrivano dalla Corte Europea, i legali di Consulcesi invitano “i medici specialisti a portare avanti i contenziosi sempre con maggiore forza e convinzione per evitare di perdere la chance di far valere il proprio diritto”.
Non arrendersi nel portare avanti la propria azione legale rivendicando così i propri diritti, è possibile contattando l’800.122.777 oppure direttamente attraverso il sito www.consulcesi.it.